– di Giuseppe Graziano. “Per un Corpus Juris della Dimensione Subacquea (SUBAQUANEUM NOSTRUM)”.
La c.d. pausa estiva consente, ed anche impone, una riflessione – dopo la promulgazione, ed a margine , della L. 26 Gennaio 2026, n. 9 (c.d. ASAS), prima, e, poi, della L. 7 Maggio 2026, n. 70 (c.d. VALORIZZAZIONE RISORSA MARE) – sul quadro normativo, oggi vigente, in thema. Con grande chiarezza va detto che il quadro normativo de quo si disvela – sul piano del merito, e cioè dei contenuti – assai parziale, frammentato, confuso, inadeguato.
In particolare, una osservazione che si può fare: che <ci sta>, è – sul piano del metodo, in punto di considerazione in via preliminare e generale – quella circa la mancata opzione per la soluzione Legge Delega-Decreto/Decreti Delegato/i che, sicuramente, sarebbe stata più funzionale, ed efficace, rispetto all’obiettivo di un quadro normativo davvero organico.
Sia con riferimento alla L. 9, che con riferimento alla L 70: e, quindi, a fattor comune con riferimento ad entrambe le leggi, paiono emergere i seguenti tratti distintivi, nel procedimento legislativo e nel relativo drafting:
• assemblaggio, sovrapposizione di disposizioni altamente eterogenee: senza un impianto sistematico ed una visione prospettica;
• più concretamente, scelte ed opzioni frutto più dell’azione di lobbyng di taluni gruppi di pressione in Parlamento che di un, corretto, procedimento legislativo (queste situazioni hanno evidenti riflessi, e concrete evidenze, nel drafting delle 2 leggi);
• assoluta trascuratezza (amnesia? miopia?) con riferimento a talune tematiche, invece di assai notevole rilevanza: ci si riferisce, in particolare, al thema – invero, estremamente riconosciuto e recepito negli USA – del Deep Sea Mining (DSM), ovvero – come ci pare preferibile dire… – EMS (Estrazione Mineraria nel Sottomare).
A tal riguardo, e da 1 Anno e mezzo fa (1), abbiamo avuto modo di evidenziare come – ma purtroppo l’auspicio non ha trovato riscontro… – “…dopo l’intervento ex L. 115 (di conversione del D.L. 84/2024 (recante ‘Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico’) il procedimento legislativo tuttora in corso in materia di Sicurezza Subacquea e di Blue Economy e l’elaborazione del nuovo Piano Triennale del Mare 2026-2028, vengono a segnare una occasione da non perdere…”: ripetiamo – giunti a Settembre 2026 – così, purtroppo, non è accaduto.
Ad ogni modo – e ritornando ad un discorso di quadro generale – che si tratti di 2 provvedimenti minimali, e non certo di carattere sistematico, lo riconosce claris verbis proprio il nuovo Piano del Mare 2026-2028, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 Giugno 2026, laddove – più precisamente – si legge quanto segue:
– “…la costruzione di un quadro di governance che, assicurando la piena attuazione della legge 26 gennaio 2026, n. 9… …sia capace di coordinare sicurezza, industria, ricerca e cooperazione internazionale…” (Pagg. 126-127);
– “…dotarsi di una normativa (per la valorizzazione sostenibile delle risorse minerarie sottomarine), in coerenza con gli standard internazionali…” (Pag. 128);
– “…l’Italia deve recuperare un ruolo attivo nella definizione delle regole e nella partecipazione alle opportunità offerte dal nuovo scenario (minerario subacqueo globale) … …definizione di un quadro normativo nazionale organico e innovativo…” (ancora Pag. 128);
– “…in prospettiva (2), sarà necessario definire un quadro giuridico aggiornato, anche alla luce delle disposizioni contenute nella L. 9/2026… …e dell’evoluzione delle norme europee e internazionali marittime…”.
Fra le disposizioni – poi, della/nella L. 70 – che si stanno disvelando più problematiche – a livello sia sistematico, che di coordinamento interpretativo e, soprattutto, di impatto operativo – rilevano proprio gli Artt. 16-20 in materia di Navigazione da Diporto: ed in particolare, l’Art. 16, che interviene sul D.Lgs. 18 Luglio 2005, n. 171, specificamente con l’introduzione dell’Art. 26-ter.
Si sono puntualmente (3) evidenziate le criticità afferenti quelle situazioni in cui soggetti privati concedono in locazione commerciale i propri natanti a imprese di charter [e così pur delegando gli adempimenti in ambito ATCN], finendo con l’operare in assenza di una apposita e specifica struttura di impresa (Codice ATECO: 77.21.02), con evidenti e rilevanti implicazioni problematiche sul piano della disciplina tributaria e pure della par condicio e della libera concorrenza tra i vari operatori.
Come pure si sono evidenziate le criticità afferenti quelle situazioni in cui natanti con bandiera non ITA, gli stessi avendo un ben diverso regime giuridico in base alla nazionalità del proprietario, possano subire un trattamento discriminatorio, e sempre in violazione della par condicio e della libera concorrenza tra i vari operatori, in ambito UE.
Notevoli, ed addirittura maggiori rispetto alla situazione previgente, emergono essere – pertanto – i rischi di infrazione con norme di diritto sia in ambito nazionale che in ambito UE, nonché in ambito convenzionale-internazionale (4): soprattutto, sul piano della par condicio tra i vari operatori.
Del resto, e come correttamente sottolineato (5), “…la concorrenza sleale nel settore subacqueo nasce spesso dall’assenza di riferimenti comuni o dalla mancata approvazione di procedure adeguate. Quando un’impresa rispetta standard rigorosi e un’altra costruisce il proprio vantaggio economico risparmiando su squadra, attrezzature, decompressione, sorveglianza, procedure o formazione, non siamo davanti a una normale dinamica di mercato…”.
Quello che c’è di positivo, e di condivisibile, nel nuovo Piano del Mare è “…la riconosciuta necessità di un raccordo permanente tra imprese, istituzioni e mondo della ricerca quale condizione essenziale per la crescita sostenibile e competitiva della dimensione subacquea nazionale…” (6).
Specifica attenzione, e condivisibilmente, invece, il nuovo Piano del Mare dedica al “…promuovere la definizione di un sistema dedicato di formazione e qualificazione professionale, perseguendo l’armonizzazione degli standard tecnici nazionali e internazionali. L’ASAS rappresenta il riferimento nazionale per l’attuazione di tali indirizzi e la definizione di percorsi formativi relativi alle qualificazioni professionali, garantendo un sistema di competenze omogeneo, certificato e riconosciuto anche a livello europeo…” (Pag. 132) (7).
Pertanto, e considerando le, invero non lievi e non poche, aporie e lacune emergenti sia nella L. 9 che nella L. 70; ed in attesa della promulgazione del DPR in materia di zona contigua (8), si ritiene che una buona soluzione può essere quella di <seguire un po’> la strada del DPCM 2 Aprile 2025 (c.d. PCU, per la resilienza soggetti critici, nell’assai rilevante comparto delle politiche spaziali ed aerospaziali ) – adottato ai sensi della fondamentale disciplina ex L. 23 Agosto 1988, n. 400 – al fine di garantire e performare – sotto la Presidenza del Consiglio, (ed) anche per il tramite di apposito/i protocollo/i – il coordinamento, la resilienza ed il coordinamento informativo in thema.
In particolare, garantendo e migliorando – in un quadro di vera sintesi generale, ed ovviamente di rispetto della Autorità di Settore Competente – l’avvio: il deciso avvio, di una fase di autentica codificazione, e strutturazione, del Corpus Juris della Dimensione Subacquea (come ci piace dire, “Subaquaneum Nostrum’).
I Tempi assai complicati che viviamo, non consentono di indugiare oltremodo (9).
*
Giuseppe Graziano è promotore e Direttore del Corso SICUREZZA SUBACQUEA, in collaborazione con l’Istituto di Scienze Sociali e Studi Strategici Gino GERMANI.
Il Corso SICUREZZA SUBACQUEA è ormai giunto alla III’ Edizione, che si concluderà alla fine di Ottobre.
A Dicembre partirà il IV Corso (Dicembre 2026-Giugno 2027), sempre in sinergia con l’Istituto Gino Germani di Scienze Sociali e Studi Strategici, presso il Centro di Competenze e Formazione MEDICHINI di Roma, Piazzale Clodio, e con il supporto della Società GLOBAL UNITED LOGISTIC.
NOTE
(1) Ci sia consentito il rinvio a: Giuseppe Graziano, “Materie prime critiche, cavi sottomarini ed economia del sottomare nella competizione globale: le mosse dell’amministrazione Trump”, Maggio-Settembre 2025, Istituto Gino GERMANI https://www.istitutogermani.org/2025/09/25/materie-prime-critiche-cavi-sottomarini-ed-economia-del-sottomare-nella-competizione-globale-le-mosse-dellamministrazione-trump/
(2) Il fatto che si dica “…in prospettiva…” desta non poche perplessità: come se l’intervento del Legislatore fosse ancora, tutto, a venire… Analogamente, va rimarcato che neanche si cita, oltre alla L. 9, la L. 70: nonostante già in vigore da 50 Giorni (dal 10 Maggio, più precisamente… …rispetto al 30 Giugno, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del nuovo Piano del Mare).
(3) Cfr. Vincenzo CASAREGOLA, in IlSole24Ore del 12 Maggio 2026
(4) Il riferimento corre: in ambito nazionale, anche all’Art. 117 Cost.; in ambito UE, all’Art. 53 TFUE, ed in particolare alla Direttiva
2013/53; in ambito convenzionale-internazionale, all’Art. 94 UNCLOS.
(5) V. Giovanni Esentato, “Piano del mare 2026-2028: la dimensione subacquea entra nella strategia nazionale. Ora serve trasformare l’indirizzo politico in standard europeo”, 3 Luglio 2026.
(6) IBIDEM
(7) Di particolare interesse, e rilievo, è il Master Universitario di II’ Livello in “Infrastrutture Digitali Subacquee”, della Universita di Genova e di SPARKLE SpA, e pure con la University of Berkeley, California, e con la SubOptic Foundation Limited (UK).
Si è puntualmente osservato (in L’Informatore Navale del 29 Agosto 2026), come “la subacquea industriale italiana si trova davanti a un quadro normativo sempre più articolato, nel quale disposizioni amministrative, formazione professionale, standard tecnici internazionali e normativa sulla sicurezza sul lavoro si sovrappongono rendendo necessario un attento coordinamento…” (rif. L. R. Siciliana 7/2016, D. Lgs. 81/2008, nonché D.M. 13 Gennaio 1979).
Pertanto – e nella prospettiva, oltre che della conformità normativa, dell’efficientamento dei controlli preventivi e della adozione di standards tecnici più performanti e cautelativi- si impone l’istanza di evitare sovrapposizioni interpretative tra disciplina amministrativa, formazione professionale e previsione, e verifica, di requisiti tecnici: e ciò, sia per le attività in Basso Fondale, che in Medio Fondale che in Alto Fondale [da 15 a 30 mt, Livello Inshore, da 30 a 50 mt Livello Offshore Air Diver/Top-Up].
Merita evidenza il Programma di Formazione e di Aggiornamento della Autorità Portuale di Ravenna , volto all’obiettivo della Trasformazione Digitale, della introduzione della Intelligenza Artificiale e della Sicurezza Cibernetica, nella prospettiva di un <ecosistema integrato, innovativo e sicuro> (Francesco Benevolo) e pure della ‘compliance normativa’ e della efficienza strategica, amministrativa ed operativa in ambito portuale. E ciò, in particolare mediante la Piattaforma PCS (Port Community System- DP, Data Platform) ed al Progetto di Conformità ‘MACSecurity’, pure in ambito ACN.
(8) La norma ‘in parte qua’, non è, in realtà, affatto innovativa: l’Art. 33 della Convenzione UNCLOS [firmata a Montego Bay il 10 Dicembre 1982, ed entrata in vigore in Italia il 16 Dicembre 1994] è, ormai – a ben considerare: attesa l’attuale situazione internazionale – una sorta di fossile giuridico-normativo…
Ad ogni modo, l’istituzione della ZC al limite delle 24 Miglia Marine, consente o, rectius, <ratifica> l’anticipazione della c.d. ‘ soglia di intervento’ della operatività di Law Enforcement per la Polizia del Mare, nonché per gli altri Organi di P.G., e permette di ‘ intercedere’ sulle ‘condotte prodromiche’ a reati che – poi – < si proiettano> sul territorio nazionale.
Sul punto, cfr. Cristina Sparvieri, “La nuova legge sulla valorizzazione della risorsa mare”, Maggio 2026, laddove si sottolinea – in particolare – la disposizione ex Art. 34 L. 70, per l’adozione di un sistema precettivo-sanzionatorio davvero “effettivo, proporzionato e dissuasivo” e per la introduzione di strumenti prescrittivi e deflattivi, nel fondamentale settore della tutela penale ambientale.
(9) Da ultimo, Stefano Cingolani, “La guerra per gli stretti”, in Aspenia 2/2026, evidenzia (alle Pagg. 98, 100) che <…da quando Francis Drake… …bloccò la Grande y Felicissima Armada… … [ed essendosi poi] infranti i sogni di Napoleone e di Hitler…>, l’attuale situazione internazionale <…mette in discussione la libertà di navigazione…>.
Per un inquadramento sulla complessità del thema, rimane validissimo – quantunque anteriore alle Leggi n. 9 e n. 70 – il Saggio “La dimensione subacquea. Riflessioni sulla centralità strategica di questa nuova frontiera”, Napoli, Febbraio 2026, a cura del Club Atlantico di Napoli, presieduto dall’Ing. Giosuè Grimaldi.