– di Alessandro Arcobasso. La sicurezza nazionale non coincide soltanto con la difesa dei confini, la protezione delle infrastrutture strategiche o il contrasto del terrorismo. Comprende anche la capacità sociale di resistere alla manipolazione informativa, alla violenza organizzata e ad altre tipologie di pressione, esercitate da attori statuali e non, contro uno Stato bersaglio e le sue istituzioni democratiche, in funzione degli obiettivi strategici perseguiti dall’avversario.In quest’ottica, la potenziale vulnerabilità sistemica della coesione sociale e quelle rilevabili in seguito a una o più risposte istituzionali, assumono il ruolo di determinanti della resilienza nazionale.
Il 13 ottobre 2026, presso la Thames House di Londra, Sir Ken McCallum, direttore generale del Security Service britannico (MI5), ha delineato un quadro in cui sabotaggi, attacchi informatici e violenze convergono verso un obiettivo comune: indebolire la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e la coesione delle comunità nazionali [1].
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Sir Ken McCallum, Direttore Generale MI5. Fonte: MI5, https://www.mi5.gov.uk
Il Regno Unito e le minacce di origine statuale
Nel suo aggiornamento annuale, McCallum ha descritto un ambiente operativo complesso, nel quale il contrasto alle minacce provenienti da altri Stati assorbe risorse superiori a quelle impiegate durante la Guerra fredda. Il carico investigativo dell’ultimo decennio, secondo quanto illustrato, è addirittura quadruplicato.
Uno degli aspetti più significativi della relazione di McCallum – che ha fatto della resilienza nazionale la terza missione fondamentale del MI5 («Protect») – riguarda il ricorso a intermediari criminali o ad altre categorie di soggetti, appositamente reclutati per compiere azioni ostili in territorio britannico. Tale attività è stata attribuita alla Russia e all’Iran.
Nel primo caso, il direttore del MI5 ha ricondotto la suddetta metodologia operativa alla riduzione del numero di agenti del Cremlino, nel Regno Unito, sia in seguito all’espulsione del relativo personale diplomatico, sia per effetto della crescente pressione economica e politica sulle attività russe in Europa.
Sul versante iraniano, sono state segnalate attività intimidatorie nei confronti di singoli oppositori del regime teocratico di Teheran, organi di informazione e luoghi di aggregazione della comunità ebraica. Da queste attività, nel corso del 2026, sarebbero scaturiti oltre cinquanta arresti.
Con riferimento alle relazioni tra Regno Unito e Cina, McCallum ha, invece, parlato di attività di spionaggio, coercizione e interferenza nei processi democratici, attribuite ad agenti di Pechino.
Terrorismo, radicalizzazione e sfruttamento delle fratture identitarie
Il jihadismo è stato indicato come un’ulteriore componente del quadro delle minacce alla sicurezza nazionale. Lo si deduce dal riferimento di McCallum alla necessità operativa di prevenire l’escalation dalla propaganda alla realizzazione di attacchi terroristici, anche attraverso l’impiego dell’intelligenza artificiale. Al riguardo, è stato annunciato l’avvio, nell’anno in corso, dell’AI Threat Assessment Centre (AITAC), ubicato presso la sede del MI5 e alimentato dalle competenze di più organismi, tra cui l’AI Security Institute, la National Crime Agency e il National Cyber Security Centre.
Tra le finalità delle iniziative di prevenzione e contrasto del fenomeno in argomento vi è anche la protezione dei cittadini dai tentativi di far leva sulla paura dei singoli, o della comunità di appartenenza, allo scopo di alimentare ostilità verso specifici gruppi sociali.
In proposito, il direttore del MI5 ha segnalato un incremento dell’avversione nei confronti del fenomeno dell’immigrazione irregolare e un contestuale mutamento della stessa in propositi di natura terroristica, anche da parte di soggetti giovanissimi, riconducibili all’area dell’antagonismo identitario.
Giova, pertanto, precisare che i processi di radicalizzazione possono essere ascrivibili a matrici ideologiche profondamente differenti e, pertanto, diversamente strumentalizzabili.
In altri termini: ferma restando la necessità di distinguere il dissenso politico dall’incitamento alla violenza e dalla pianificazione di turbative dell’ordine e della sicurezza pubblica, anche gravi, occorre tenere a mente che fenomeni come la diffusione di narrazioni complottistiche e/o polarizzanti può contribuire alla “normalizzazione” del ricorso alla violenza stessa, nonché alla presentazione di questa come risposta legittima a qualunque criticità considerata socialmente rilevante, vera o presunta che sia.
Sulla scorta del monito lanciato da McCallum ‒ «siamo tutti coinvolti, dobbiamo adattarci» ‒ vale la pena di ricordare che la NATO definisce le “minacce ibride” come un insieme di potenziali azioni militari e non, palesi e clandestine, attraverso le quali attori statuali e non statuali si prefiggono di indebolire una società o di perseguire altri obiettivi politici, della medesima pericolosità [2].
Ne consegue che un attacco informatico, una campagna di disinformazione o un episodio di devastazione e saccheggio possono essere attuati in contesti diversi l’uno dall’altro ma, in presenza di elementi che ne dimostrano la convergenza strategica verso uno dei citati obiettivi, concorrono a definire come “ibrida” una dimensione conflittuale che verrebbe diversamente qualificata, se non ignorata. Fermo restando che non tutti i fenomeni che producono effetti negativi sulla coesione sociale possono essere ricondotti a una minaccia ibrida. Esistono, infatti, altre tipologie di fenomeni che interessano l’ordine pubblico (es. disordini spontanei), hanno natura eversiva o insurrezionale (es. violenza organizzata per finalità politiche) o si sostanziano in operazioni informative ostili (es. disinformazione coordinata).
È, altresì, opportuno evidenziare che la denominazione di “guerra cognitiva” [Figura 1] è convenzionalmente utilizzata in riferimento a una tipologia di conflittualità “ibrida” in cui la mente delle persone è considerata alla stregua di un campo di battaglia. Per essere più precisi, in ambito NATO il concetto in questione identifica «i modi in cui gli avversari sfruttano l’influenza sociale per manipolare l’opinione pubblica, interrompere i processi decisionali e, in ultima analisi, indebolire le capacità militari» di un Paese [3].
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Rappresentazione della guerra cognitiva ai processi decisionali. Fonte: Small Wars Journal, https://smallwarsjournal.com/2026/05/05/defining-cognitive-warfare
Il quadro delineato dal MI5 offre una chiave di lettura che trascende il contesto britannico. Le minacce ibride, infatti, non si manifestano necessariamente attraverso operazioni riconducibili a un’unica matrice o a una regia centralizzata, ma possono sfruttare vulnerabilità preesistenti, fratture sociali e tensioni istituzionali.
In tale contesto, le proteste di massa e gli episodi di violenza urbana meritano un’attenzione che non si esaurisce nella dimensione dell’ordine pubblico: occorre interrogarsi anche sulla possibilità che tali fenomeni vengano strumentalizzati da attori ostili per amplificare le divisioni interne, compromettere la fiducia nelle istituzioni e indebolire la resilienza democratica.
Coesione sociale e sicurezza nazionale
Per meglio comprendere il rapporto tra minacce ibride alla coesione sociale e sicurezza nazionale, può essere utile ampliare lo spettro di osservazione, considerando sia le proteste anti-immigrazione irregolare, verificatesi l’estate scorsa a Belfast, sia i disordini occorsi nel mese di ottobre in importanti aree urbane dell’Europa occidentale, tra le quali Parigi, Milano e Barcellona. Da questa prospettiva, si possono cogliere alcuni tratti comuni alle predette azioni di protesta che, ovviamente, non sono sufficienti per dimostrare l’esistenza di una regia esterna.
In primo luogo, l’utilizzo delle principali piattaforme di messaggistica, per mobilitare i partecipanti e, in alcuni casi, coordinare soggetti intenzionati a compiere atti violenti (Irlanda del Nord, Spagna) e fornire loro indicazioni operative [4, 5]. Perché la dimensione digitale e quella materiale possono interagire, generando dinamiche di escalation [Immagine 2].
In Italia, ad esempio, il “Movimento 17 ottobre” avrebbe utilizzato un canale Telegram per diffondere un vademecum intitolato “Rivoluzione, istruzioni per l’uso”, con «una sorta di equipaggiamento consigliato per proteggersi dai lacrimogeni», comprendente un paio di occhiali protettivi, una kefiah, una felpa con cappuccio e guanti da cucina [6].
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Episodio di guerriglia urbana del 18 ottobre 2026, a Milano. Fonte: Local Team, https://www.youtube.com/watch?v=wGtopQ2TB1I –
In secondo luogo, vanno considerati sia le segnalazioni (Spagna), sia le ipotesi (Francia, Italia) circa possibili interferenze internazionali finalizzate a manipolare le espressioni tendenzialmente pacifiche del dissenso, facendo leva sulle tensioni sociali esistenti, con la precipua finalità, ad esempio, di trasformare una manifestazione antigovernativa in un episodio di guerriglia urbana, o di proporre una rappresentazione artefatta della stessa, dissimulando le proprie responsabilità [7, 8].
In terzo luogo, non si può ignorare l’esistenza di riferimenti dottrinali e letterari ad hoc che offrono categorie interpretative per qualificare la natura delle richiamate azioni di guerriglia urbana.
Un valido riferimento è la seguente definizione di insurrezione, contenuta nella NATO COIN Doctrine: «azioni di un gruppo o movimento organizzato, spesso motivato da ragioni ideologiche, che mira a determinare o impedire un cambiamento politico dell’autorità governativa in una determinata regione […] ricorrendo alla violenza e alla sovversione» [9].
In pratica, la richiamata dottrina NATO in materia di controinsurrezione offre categorie interpretative utili per analizzare le forme organizzate di violenza politica. La loro applicazione ai disordini urbani richiede, tuttavia, la verifica di specifici elementi organizzativi, ideologici e finalistici che consentano di distinguere la guerriglia urbana episodica da fenomeni propriamente insurrezionali.
Per quanto riguarda la letteratura di settore, limitandosi a quella italiana, va ricordato che Umberto Rapetto e Roberto di Nunzio, già nel lontano 2001, hanno evidenziato quanto segue: «Come esiste un nuovo terrorismo così si è sviluppato anche un nuovo modo di protestare e di attuare i principi della guerriglia urbana. […] La protesta odierna e i disordini che spesso sviluppa sembrano non essere più politico-culturali, ma più commercial-culturali. Non si protesta più per obiettivi immediati e concreti […] ma per obiettivi transnazionali, universali e simbolici. Le manifestazioni sembrano più performance teatrali, in cui i manifestanti esprimono e liberano sé stessi» [10].
Da ciò è possibile dedurre che le proteste di massa possono essere, al contempo, una forma legittima di partecipazione politica e un indicatore delle tensioni che attraversano la società. La fragilità di quest’ultima può essere sfruttata da attori malevoli, intenzionati a indebolire le istituzioni democratiche, facendo leva sulla fiducia dei cittadini nei confronti di queste ultime, sul livello di polarizzazione delle opinioni politiche e/o sulla percezione di legittimità dei processi decisionali.
Quanto innanzi rende la coesione sociale una determinante della sicurezza nazionale, intesa come «condizione in cui ad un Paese risultino garantite piene possibilità di sviluppo pacifico attraverso la salvaguardia dell’intangibilità delle sue componenti costitutive, dei suoi valori e della sua capacità di perseguire i propri interessi fondamentali a cospetto di fenomeni, condotte ed eventi lesivi o potenzialmente tali» [11].
Dato che le decisioni giudiziarie possono essere oggetto di campagne di manipolazione informativa, appare emblematica la recente contrapposizione mediatica tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Tribunale di Milano [12] e l’Associazione Nazionale Magistrati [13], sorta in seguito alla mancata convalida del fermo e alla successiva scarcerazione – per effetto del rigetto della richiesta di custodia cautelare – di un attivista del “Movimento 17 ottobre”, Youssef Siher, nei cui confronti erano state contestate ipotesi di reato di particolare gravità, inclusa la finalità terroristica [14].
In particolare, ai fini della custodia cautelare, il Tribunale di Milano ha evidenziato la necessità di dimostrare «l’esistenza di quei gravi indizi di colpevolezza che costituiscono il presupposto necessario per l’applicazione di una misura cautelare personale, consentendo di addivenire a un giudizio di qualificata probabilità della responsabilità dell’indagato in ordine ai reati provvisoriamente addebitatigli» [15]. Di contro, il Presidente del Consiglio, nel commentare tale decisione giurisdizionale – assunta nell’ambito delle garanzie previste dall’ordinamento – ha rivendicato la bontà del lavoro svolto, tra gli altri, dalle Forze di polizia.
Per completezza di ragionamento va, altresì, evidenziato che il cortocircuito mediatico in questione potrebbe produrre effetti sulla società italiana, anche in termini di polarizzazione delle opinioni in merito ai fatti narrati.
Conseguentemente, vi è un’altra circostanza di cui tenere conto: se è vero che «la responsabile libertà del giudizio non può risentire di aspettative politiche o di suggestioni estranee al procedimento» [16], è altrettanto vero che le citate suggestioni attraversano la nostra società come una lama incandescente in un panetto di burro. Se non altro, perché vi sono attori, statuali e non, abilissimi ad insinuarsi nella «eterna disputa tra politica e diritto» [17], facendo leva sugli strumenti giuridici di un Paese bersaglio.
Si pensi, ad esempio, ai potenziali tentativi di amplificazione della sfiducia nei confronti della magistratura, della percezione di inefficienza delle Forze di polizia o della convinzione che l’ordinamento democratico non sia in grado di tutelare i cittadini.
In altre parole, un avversario potrebbe volere sfruttare una frattura sociale, per alimentare la polarizzazione; una risposta istituzionale, per costruire una narrativa fuorviante; un conflitto tra istituzioni, per delegittimare l’intero ordinamento.
Lawfare e Counter-Lawfare
Il punto di contatto tra queste dinamiche risiede nella possibilità che le vulnerabilità di una società democratica vengano sfruttate non soltanto attraverso la manipolazione dell’informazione o la destabilizzazione dell’ordine pubblico, ma anche mediante l’utilizzo strategico delle sue stesse garanzie e dei suoi strumenti giuridici. Il diritto, in quanto elemento costitutivo dello Stato democratico, può infatti diventare oggetto di una competizione strategica in cui la sua applicazione, interpretazione o rappresentazione pubblica vengono strumentalizzati per conseguire obiettivi di delegittimazione istituzionale.
È in questa specifica intersezione che il tema del Lawfare [18] assume rilevanza per la sicurezza nazionale, perché è stato concepito come strumento di guerra per il conseguimento di obiettivi strategici e, frequentemente, si sostanzia nell’uso distorto del diritto o nella strumentalizzazione mediatica dello stesso, anche attraverso un apposito utilizzo dei social network, con finalità disinformative tali da risultare pregiudizievoli per la sicurezza democratica [19].
Le corrispondenti misure di protezione dello Stato e delle garanzie costituzionali, convenzionalmente definite Counter-Lawfare, possono essere ricondotte a specifici approcci operativi, dotati di adeguata copertura normativa, ovvero agli interventi legislativi che si rendessero necessari.
Con riferimento agli aspetti tecnico-operativi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, si richiama quanto sottolineato da Umberto Saccone in tema di sicurezza integrata, in seguito agli episodi di violenza verificatisi a Milano: «Le mobilitazioni coordinate attraverso i social, prive di una struttura gerarchica e di interlocutori identificabili, rendono più complessa l’attività preventiva. Occorre rafforzare l’intelligence, il monitoraggio delle fonti aperte e la capacità di individuare tempestivamente i segnali di possibili azioni violente. Non si tratta di limitare il diritto di manifestare, ma di impedire che venga utilizzato come copertura per commettere reati» [20].
Sul piano politico e normativo, si potrebbe valutare l’opportunità di rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto delle operazioni di interferenza informativa ostile, soprattutto quando caratterizzate da coordinamento non autentico, attribuzione dissimulata e finanziamenti opachi, purché tali elementi siano accertabili secondo criteri rigorosi. Tale intervento dovrebbe distinguere le condotte illecite dalle manifestazioni legittime del dissenso, evitando che il contrasto alla manipolazione informativa si traduca in una limitazione ingiustificata della libertà di espressione o di manifestazione del pensiero.
Eugenio Bilardo, ad esempio, propone di «individuare con rigore le condotte cognitive offensive (regia dissimulata, coordinamento non autentico, finanziamento estero non dichiarato)» [21], prendendo spunto dall’art. 34, co. 1, lett. c) del Reg. UE 2022/2065, in ordine alla valutazione del rischio di «eventuali effetti negativi, attuali o prevedibili, sul dibattito civico e sui processi elettorali, nonché sulla sicurezza pubblica» [22]; nonché dall’art. 35, in tema di mitigazione dei rischi sistemici e impatto delle misure sui diritti fondamentali.
Pertanto, non potendosi prescindere da un’integrazione dei richiamati profili giuridici e tecnico-operativi, è inevitabile domandarsi se non sia giunto il momento di disporre di una dottrina italiana sulla Counter-Lawfare.
Non si tratterebbe, evidentemente, di una semplice risposta normativa, né repressiva; bensì di un’iniziativa strutturata, finalizzata alla realizzazione di una convergenza funzionale tra analisi di intelligence, prevenzione delle turbative dell’ordine e della sicurezza pubblica, protezione delle istituzioni, attribuzione delle responsabilità e comunicazione strategica.
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Alessandro Arcobasso è dottore di ricerca in Scienze politiche, dell’amministrazione e relazioni internazionali presso l’Università Complutense di Madrid. In Italia ha conseguito le lauree in Relazioni e politiche internazionali, Scienze della comunicazione ed Economia. Ha frequentato, tra le altre, la London School of Economics, la Luiss School of Government, la Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” e il Centro Alti Studi per la Difesa, dove ha studiato negoziazione, amministrazione e governo del territorio, sicurezza nazionale, cooperazione civile-militare.
È autore di: Segreto di Stato e informazioni classificate. L’Analisi Comparatistica Strutturata nel Counter-Lawfare (2026); Shabak. La sicurezza interna di Israele tra antiterrorismo e intelligence diffusa (2025); Sicurezza economica. Intelligence, imprenditoria e programmazione per difendere l’occupazione (2017).
Tra le altre pubblicazioni si segnalano: OSINT sulla COMSEC nella Pubblica Amministrazione (2026); La vulnerabilità socioeconomica dell’Italia: evidenze, percezioni e ipotesi (2021); Rethinking political warfare in Italy: a bottom-up approach (2020).
NOTE
[1] HM Security Service, MI5 Director General Delivers Annual Threat Update, 13 Oct 2026, https://www.mi5.gov.uk/mi5-director-general-delivers-annual-threat-update (ultima consultazione: 30-10-2026).
[2] NATO Headquarters Brussels, Hybrid Threats and Hybrid Warfare Reference Curriculum, June 2024, https://www.nato.int/content/dam/nato/webready/documents/deep/Hybrid-threats-and-hybrid-warfare-ENGLISH.pdf (ultima consultazione: 30-10-2026).
[3] NATO Allied Command Transformation, Cognitive Warfare: Strengthening and Defending the Mind, April 5, 2023, https://www.act.nato.int/article/cognitive-warfare-strengthening-and-defending-the-mind (ultima consultazione: 30-10-2026).
[4] Al-Othman H. and Carroll R., The night Belfast burned: how the Northern Ireland race riots unfolded, in «The Guardian», 8 August 2026, https://www.theguardian.com/uk-news/ng-interactive/2026/aug/08/how-northern-ireland-race-riots-unfolded-belfast (ultima consultazione: 30-10-2026).
[5] Carranco R., Los jóvenes que provocaron altercados en Barcelona se convocaron por TikTok y organizaron por grupos de Telegram y Whatsapp, en «El País», 25 de octubre de 2026, https://elpais.com/espana/catalunya/2026-10-25/los-jovenes-que-provocaron-altercados-en-barcelona-se-convocaron-por-tiktok-y-organizaron-por-grupos-de-telegram-y-whatsapp.html (ultima consultazione: 30-10-2026).
[6] BolognaToday, Manifestazione del 24 ottobre: ecco il vademecum per la ‘rivoluzione’, 23 ottobre 2026, https://www.bolognatoday.it/cronaca/manifestazione-vademecum-vestiario-movimento-17-ottobre.html (ultima consultazione: 30-10-2026).
[7] López-Fonseca Ó., Interior detecta un llamamiento yihadista para atacar a policías y manifestantes durante las protestas, en «El País», 23 de octubre de 2026, https://elpais.com/espana/2026-10-23/interior-detecta-un-llamamiento-yihadista-para-atacar-a-policias-y-manifestantes-durante-las-protestas.html (ultima consultazione: 30-10-2026).
[8] Audureau W., Le 17 octobre a suscité une vague de désinformation de grande ampleur, en France comme à l’étranger, en «Le Monde», 23 octobre 2026, https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2026/10/23/le-17-octobre-a-suscite-une-vague-de-desinformation-de-grande-ampleur-en-france-comme-a-l-etranger_6799061_4355770.html (ultima consultazione: 30-10-2026).
[9] NATO, Counterinsurgency. A Generic Reference Curriculum, p. 8, https://www.nato.int/content/dam/nato/webready/documents/deep/deep-counter-insurg-curr-en.pdf (ultima consultazione: 30-10-2026).
[10] Rapetto U. e Di Nunzio R., Le nuove guerre. Dalla Cyberwar ai Black Bloc, dal sabotaggio mediatico a Bin Laden, BUR-RCS, Milano, 2001, pp. 275-276.
[11] Presidenza del Consiglio dei Ministri, Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica, Glossario Intelligence – Sicurezza Nazionale, https://www.sicurezzanazionale.gov.it/comunicazione/glossario/247 (ultima consultazione: 30-10-2026).
[12] Il Sole 24 Ore, Scarcerazione Siher, Meloni: «Decisione vergognosa» – Il Tribunale: «Dichiarazioni irricevibili», 28 ottobre 2026, https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/scarcerazione-siher-meloni-decisione-vergognosa–tribunale-dichiarazioni-irricevibili-AJXBx7wB (ultima consultazione: 30-10-2026).
[13] Associazione Nazionale Magistrati, Cortei: delegittimazione magistrati è ormai consueto esercizio, 28 ottobre 2026, https://www.associazionemagistrati.it/doc/5187/cortei-delegittimazione-magistrati-ormai-consueto-esercizio.htm (ultima consultazione: 30-10-2026).
[14] Chiari E., Youssef Siher, M1017, fermo non convalidato, i motivi, le reazioni, in «Famiglia Cristiana», 28 ottobre 2026, https://www.famigliacristiana.it/attualita/legalita-giustizia/youssef-siher-m1017-fermo-non-convalidato-i-motivi-le-reazioni-urijlx3q (ultima consultazione: 30-10-2026).
[15, 16] Tribunale di Milano – Presidenza, Comunicato Stampa – La terzietà del giudice soggetto soltanto alla Legge, 28 ottobre 2026, https://www.instagram.com/p/DfC35xTgmKG (ultima consultazione: 30-10-2026).
[17] Alì A., L’utilizzo del diritto per il conseguimento di obiettivi politico-strategici, in «Gnosis», 2/2020, p. 174, https://gnosis.aisi.gov.it/gnosis/Rivista63.nsf/ServNavig/63-38.pdf/$File/63-38.pdf?OpenElement (ultima consultazione: 30-10-2026).
[18] Kittrie O.F., Lawfare: Law as a Weapon of War, Oxford University Press, Oxford, 2016.
[19] Arcobasso A., Segreto di Stato e informazioni classificate. L’Analisi Comparatistica Strutturata nel Counter-Lawfare, Aracne, Genzano di Roma, 2026.
[20] Adn Kronos, Cortei, Saccone (ex Sismi): “Contro guerriglia mobile intelligence, centrali operative e alleanza pubblico-privato”, 19 ottobre 2026, https://oblo.it/cortei-saccone-ex-sismi-contro-guerriglia-mobile-intelligence-centrali-operative-e-alleanza-pubblico-privato (ultima consultazione: 30-10-2026).
[21] Bilardo E., Guerra cognitiva, Lawfare e Counter-Lawfare, in «Zenodo», 28 ottobre 2026, https://doi.org/10.5281/zenodo.23836623 (ultima consultazione: 30-10-2026).
[22] Eur-Lex, Regolamento (Ue) 2022/2065 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022, https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj/ita (ultima consultazione: 30-10-2026).



